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Superbonus 2020, detrazioni fotovoltaico 110%. La montagna ha partorito un topolino

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Aggiornamento del 05/09/2020

Superbonus 110%, il mese di Agosto è stato pieno di provvedimenti attuativi che hanno riguardato le agevolazioni fiscali previste dal D.L. n. 34/2020 “Decreto Rilancio”, convertito dalla legge n.77 del 17 luglio 2020. Finalmente entriamo nel vivo dell’operazione, con le prime pubblicazioni dei prodotti bancari che saranno assolutamente indispensabili per poter effettuare la cessione del credito. Dalle prime bozze del Decreto, ci sono voluti 5 mesi per avere un quadro normativo completo di tutti i vari elementi indispensabili, che elenchiamo di seguito:

  • D.L. n. 34/2020Decreto Rilancio”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

  • Decreto Asseverazioni del 3 agosto 2020, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico;

  • Guida al Superbonus 110%, a cura dell’Agenzia delle Entrate;

  • Decreto Requisiti minimi Ecobonus del 6 agosto 2020, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, manca però la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale come previsto dagli articoli di legge;

  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n.24/E;

  • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n.283847;

  • Creazione della nuova sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate, dedicata all’approfondimento sul Superbonus 110%.

I principali istituti di credito, Intesa Sanpaolo, Unicredit, si stanno organizzando con “prestiti ponte” da accreditare ai clienti durante l’esecuzione dei lavori, per poi procedere una volta terminate le installazioni con la valutazione e l’istruzione della pratica relativa alla cessione del credito. Terminata con esito positivo l’istruttoria, si giungerà all’attivazione del rimborso, nei confronti dei richiedenti, delle somme da loro cedute. Alla luce di quanto è emerso, quello che avevamo anticipato nel nostro primo post del  15 Maggio 2020, che potrai leggere di seguito, resta “drammaticamente” attuale. Visti di conformità, asseverazioni, comunicazioni all’Enea, visure, contratti di appalto e autocertificazioni. Per alimentare il prestito ponte e la cessione del credito legati al Superbonus 100%, la clientela dovrà elaborare ben 40 documentiUn carico burocratico notevole, del resto l’Italia è il regno della burocrazia!

Aggiornamento del 25/07/2020

Superbonus 110%, il 18 luglio 2020 è arrivata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 17 luglio 2020, n. 77 da conversione in legge del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che, ufficializza le nuove detrazioni fiscali del 110% (Superbonus) previste per alcuni interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110% cosa manca per poter operare?

L’aspetto più importante della norma è relativo alla possibilità offerta dal successivo art. 121 che prevede la possibilità di optare per lo sconto in fattura dal fornitore o la cessione del credito alle banche.

Proprio su queste due importanti opzioni, che dovrebbero dare il via a molti interventi, siamo tutti in attesa dei provvedimenti/decreti attuativi da parte di:

  • Agenzia delle Entrate.

  • Ministero dello Sviluppo Economico.

Inoltre siamo in attesa di delucidazioni sulle procedure per la formulazione dei certificati APE e sulla realizzazione di una piattaforma informatica che consentirà lo scambio dei crediti di imposta.

E’ importante ricordare che per esercitare l’opzione di cessione del credito, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;

  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Post del 15/05/2020
Ancora una volta la locuzione latina di Orazio “Parturient montes, nascetur ridiculus mus”, trascritta nell’Ars Poetica (13 a.C.) è di un’attualità dirompente. Tempi lunghi, procedure incerte e burocrazia asfissiante, potrebbero limitare in modo determinante il ricorso alla cessione del credito per poter beneficiare dell’agevolazione.

Spulciando tra le pieghe del “Decreto Rilancio” lungo 450 pagine, che ha l’intento di portare al 110% in cinque anni le detrazioni fiscali sui lavori di riqualificazione energetica / ristrutturazione degli edifici, si scoprono dei vincoli che rischiano di farlo fallire sul nascere; obblighi, visti di conformità, decreti attuativi, requisiti ed asseverazioni, delineano un percorso molto più tortuoso di quello che si poteva immaginare.

  1. Servirà tempo e non sarà semplice armonizzare in modo efficace tutti i decreti attuativi.

  2. Quali sono gli interventi che daranno diritto al Superbonus.

  3. Quanti e quali saranno gli enti e le aziende implicate nell’operazione?

  4. Tra le pagine del Decreto è emersa un’altra complicazione.

  5. Vuoi installare un Impianto Fotovoltaico e/o un sistema di storage a Batterie?

  6. Vuoi effettuare un intervento completo di Riqualificazione Energetica o di Ristrutturazione Edilizia, nel quale includere anche l’installazione di un Impianto Fotovoltaico, un sistema di accumulo a batterie, una pompa di calore?

  7. Conclusioni.

1. Servirà tempo e non sarà semplice armonizzare in modo efficace tutti i decreti attuativi.

Bisognerà attendere il pronunciamento del Parlamento prima che il “Decreto Rilancio” diventi legge, poi ci sarà la necessità dell’approvazione dei decreti attuativi, essenziali per definire i requisiti tecnici che i progettisti dovranno rispettare per ottenere l’accesso al Superbonus, oltre all’osservanza dei massimali di spesa specifici per i singoli interventi per trovarsi in regola con i controlli a campione che potranno essere eseguiti anche dall’ENEA. Vanno definite inoltre, le modalità di trasmissione delle asseverazioni che saranno rilasciate dai professionisti e che dovranno essere inoltrate in via telematica agli organi competenti, Regioni o Province autonome per la certificazione APE, ed all’ENEA.

Il Ministero dello Sviluppo Economico dunque, dovrà mettersi alacremente al lavoro per completare l’opera di definizione di tale strumenti, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto. Anche l’Agenzia delle Entrate, sarà chiamata in causa, in quanto dovrà intervenire per stabilire le modalità di trasmissione per l’ottenimento del VISTO sulla conformità che commercialisti e CAF dovranno rilasciare su tutta la documentazione, per richiedere la cessione del credito a banche o altri intermediari.

Senza il VISTO, che potrà essere anche negato a causa di vizi procedurali, non si potrà ottenere la cessione del credito, e di conseguenza il Superbonus, svanisce nel nulla.

Bisogna tener presente che l’agevolazione del 110% sarà efficace soltanto per un anno e mezzo e tentare di attuare un lavoro di riqualificazione energetica / ristrutturazione degli edifici “gratis”, così come annunciato dal Governo, sarà una vera corsa ad ostacoli contro il tempo, che potrà scoraggiare molte imprese e molti contribuenti.

2. Quali sono gli interventi che daranno diritto al Superbonus.

Le tipologie di intervento da considerare sono tre:

  1. Ristrutturazione di edifici lesionati a seguito di un sisma (Sismabonus), con contestuale stipula di una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi. Tali interventi sono applicabili nelle zone sismiche 1 e 2 e nelle zone di tipo 3 che superino i 1.500 Comuni di appartenenza.

  2. Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (Ecobonus), che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda (il cosiddetto cappotto termico). La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 60.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (ex DM 11 ottobre 2017).

  3. La sostituzione delle vecchie caldaie e sistemi di riscaldamento (Ecobonus) sia in condominio che per case singole, con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la produzione di acqua calda sanitaria, utilizzando caldaie a condensazione con efficienza energetica almeno pari alla classe “A”, sistemi a pompa di calore, ibridi o geotermici con eventuale abbinamento di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di micro-generazione (limite di spesa di 30.000 Euro, comprese le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito, nel caso dei condomini i 30.000 Euro, sono da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari).

Caso 1 (Sismabonus). Per poter beneficiare della detrazione bisognerà dimostrare, che il proprio immobile dopo l’intervento abbia ottenuto il miglioramento di DUE Classi di Rischio, tramite il rilascio da parte di un professionista abilitato del relativo Certificato di Rischio Sismico, pre e post intervento.

Casi 2 e 3 (Ecobonus). In questo caso, per poter beneficiare della detrazione bisognerà dimostrare che il proprio immobile dopo l’intervento abbia ottenuto il miglioramento di DUE Classi Energetiche, o in alternativa, che il miglioramento sia il massimo tecnicamente raggiungibile, e quest’ultima precisazione potrebbe però, generare in futuro dei contenziosi.

Il raggiungimento dell’obiettivo potrà essere conseguito anche tramite l’installazione di Impianti Fotovoltaici, destinati all’Accumulo Elettrico oppure all’alimentazione di una Pompa di Calore.

Qui si apre un altro capitolo, in quanto se la propria abitazione, come spesso capita, è sprovvista di una certificazione energetica APE, bisognerà interpellare un professionista (accreditato secondo il DPR 16 aprile 2013, n.75.), affinché possa redigerla per determinare lo stato di fatto e per poterla integrare poi al termine dei lavori, con lo scopo di dimostrare il miglioramento con il passaggio alle DUE Classi Energetiche. Senza l’ottenimento dell’Attestazione APE, non sarà possibile ottenere il Superbonus.

Naturalmente per garantire un sicuro risparmio in bolletta sarà necessario scegliere le migliori offerte luce e gas proposte dal fornitore adatto alle proprie esigenze.

Va precisato che l’installazione degli Impianti Fotovoltaici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 Euro e comunque fino a 2.400 Euro per ogni kW di potenza nominale, per poter beneficiare del Superbonus 110%, dovrà sempre essere eseguita congiuntamente ad uno degli INTERVENTI PRINCIPALI/TRAINANTI, sopra indicati. Il decreto prevede inoltre l’obbligo di cessione al Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia autoprodotta e non consumata.

La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici e per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, purché sempre agganciata agli interventi “cardine”. Il pacchetto di sconti fiscali non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.

3. quanti e quali saranno gli enti e le aziende implicate Nell’operazione?

  1. APE REGIONI E/O PROVINCE (certificazione energetica)

  2. ENEA (comunicazione obbligatoria)

  3. GENIO CIVILE (deposito certificato di classificazione sismica)

  4. MINISTERO DELL’AMBIENTE (criteri ambientali minimi)

  5. GSE (cessione dell’energia autoprodotta)

  6. ENEL O ALTRO GESTORE (allaccio in rete dell’impianto fotovoltaico)

  7. ASSICURAZIONI (polizza rischio sismico)

  8. AGENZIA DELLE ENTRATE (ottenimento del visto per la cessione del credito)

  9. BANCHE (cessione del credito)

Auguriamoci tutti un grande; “in bocca al lupo”!

4. Tra le pagine del Decreto è emersa un’altra complicazione.

Per poter beneficiare della della detrazione del 110%, è previsto l’obbligo di usare materiali che rispettino i “criteri ambientali minimi” definiti dal Ministero dell’Ambiente, e ciò lo si potrà ottenere soltanto tramite l’attestazione da parte dell’ennesimo professionista, coinvolto nell’operazione. L’anomalia però, è che il 5 Maggio 2020, l’Agenzia Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha disposto la sospensione dell’applicazione di tali criteri, in attesa di una loro revisione ad opera del Ministero dell’Ambiente. È evidente dunque che l’inserimento di tale norma, rappresenti un grosso ostacolo per l’esecuzione degli interventi, se il Parlamento durante l’iter di approvazione del Decreto, non provvederà a disinnescarla. Concludendo, come spesso accade in Italia, per poter valutare l’efficacia di un provvedimento bisognerà attendere del tempo per verificare la reale applicabilità delle misure in esso contenute.

Il problema è che tale Decreto durerà soltanto 18 mesi, cosa fare dunque? Noi di LV Group, siamo felici dell’interesse da parte del Governo per il rilancio economico del settore edilizio / energetico, ma allo stato dell’arte per noi poco è cambiato!

Continuiamo ad essere concentrati ed a lavorare per installare nuovi Impianti Fotovoltaici e contribuire al risparmio economico per l’approvvigionamento energetico da parte dei nostri clienti, a prescindere da tale Decreto.

5. Vuoi installare un Impianto Fotovoltaico e/o un sistema di storage a Batterie?

Il nostro consiglio è quello di non perdere tempo ed approfittare della buona stagione (primavera – estate) per installare comunque il tuo Impianto Fotovoltaico, che noi siamo in grado di montare rapidamente, con competenza. Potrai giovare comunque, della Detrazione Fiscale al 50%, oltre l’IVA agevolata al 10%.

Gli strumenti per rendere “indolore” l’investimento, li abbiamo già messi da tempo concretamente in campo.

  • Materiali di primissima qualità.

  • Prezzi congrui.

  • Pagamenti rateali a Tasso Zero.

6. Vuoi effettuare un intervento completo di Riqualificazione Energetica o di Ristrutturazione Edilizia, nel quale includere anche l’installazione di un Impianto Fotovoltaico, un sistema di accumulo a batterie, una pompa di calore?

Allora bisognerà attendere che il Decreto compia tutti i suoi passaggi fino al raggiungimento della fase operativa, è prematuro parlarne adesso.

7. Conclusioni.

Precisiamo tuttavia, che la nostra posizione non vuole essere preconcetta nei confronti di un Decreto che è stato appena annunciato. I dubbi da sciogliere sono obiettivamente molti, ed i timori che le procedure in esso contenute siano troppo complesse, perché avvolte dalla solita asfissiante burocrazia dalla quale il nostro Paese non riesce a districarsi.

Noi di LV Group, restiamo vigili ad osservare e tenervi aggiornati sullo sviluppo degli eventi, e se dovessero maturare i presupposti affinché le procedure del Decreto Rilancio applicate al Superbonus, diventino percorribili in modo rapido, chiaro e semplice, saremo certamente disponibili ad adottarle per tutti quei clienti che ne facessero richiesta.

Superbonus 110%, contattaci per informazioni, aggiornamenti, approfondimenti – 0775.1880094 – info@lvgroup.net

Riportiamo l’interessante punto di vista di un’autorevole “addetta ai lavori”. Cecilia Hugony è Amministratore Delegato di Teicos Group, impresa di costruzioni specializzata in interventi di riqualificazione energetica.

“La cessione del credito, nelle intenzioni, dovrebbe consentire al privato a corto di liquidità o fiscalmente incapiente, di riconoscere direttamente o indirettamente il proprio vantaggio fiscale, pari al 110% della spesa sostenuta, alla ditta installatrice, o al fornitore o alla banca, sotto forma di credito sulle loro imposte. L’impresa è comunque chiamata, direttamente o indirettamente, ad anticipare l’intera spesa per gli interventi, pagando di tasca propria o facendosela finanziare, di fatto, almeno finora, dai fornitori oppure, da adesso in poi, anche dalla propria banca, cedendo il credito direttamente a quest’ultima.

Ma qualsiasi finanziamento si basa sul merito creditizio dell’impresa. Quando la cessione del credito si riferiva solo alla versione ristretta dell’Ecobonus, l’impresa doveva farsi finanziare una percentuale ridotta del fatturato, un 20% in media, cosa che, pur con qualche difficoltà, generalmente, riusciva a fare. Ora, se tutto va in cessione, la richiesta di supporto finanziario crescerebbe di gran lunga ad oltre la metà del fatturato, se non addirittura sul 100%, rendendo insostenibile la situazione e questa criticità rischia di mettere in pericolo l’intero sistema dell’offerta.

Come già successo per la questione dello sconto in fattura, il mercato delle ristrutturazioni rimarrebbe solo nelle mani delle grandi utility, che però non sono né pronte né interessate a quest’attività e di conseguenza avremo un blocco di molti mesi del mercato.

Anche la cessione del credito direttamente alle banche pone dei problemi. L’iniziativa è lodevole ma bisogna essere concreti, quanto tempo ci metteranno le banche ad attrezzarsi: otto mesi? Un anno? Lesineranno il prodotto alle imprese lamentando il merito creditizio, come hanno fatto finora con i prestiti ponte per la cessione del credito.

Stesso discorso per le procedure di eventuale cessione dello sconto in fattura alle banche. Quanto tempo ci vorrà per metterla a punto? Il rischio è che di fronte ad una crescita potenziale della domanda, l’offerta delle aziende non sia in grado di assorbirla, sia da parte delle società medio-piccole a causa di problemi di capitalizzazione e accesso al credito, sia da parte delle aziende più grandi, poiché non fanno questo tipo di interventi polverizzati sul territorio. La cessione alle banche è già possibile da tre anni per gli incapienti, ma nessuna banca ha mai attivato il prodotto e l’Agenzia delle Entrate non ha mai pubblicato la circolare per renderla operativa”.

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