VERIFICHE SU SISTEMI DI PROTEZIONE
(SPI) - (SPG) PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
ADEMPIMENTI DOGANALI
DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI
INFORMATI SUI TUOI OBBLIGHI DI LEGGE
La potenza del tuo Impianto Fotovoltaico è superiore a 11,08kW?
Hai l'obbligo di legge di verificare il tuo Dispositivo di Interfaccia
Verifica del Dispositivo di Interfaccia
(obbligatoria ogni 5 anni)

Con la Deliberazione 786/2016/R/eel del 22 dicembre 2016, l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (anche detta ARERA) ha stabilito di eseguire sui sistemi di protezione di interfaccia le verifiche secondo la Norma CEI 0-16 (SPI-SPG) o CEI 0-21 (SPI), dandone informativa al gestore di rete.
In caso di mancata effettuazione delle verifiche, il gestore di rete invia una comunicazione postale con un sollecito. Qualora non ottenga in risposta le verifiche del caso, ne dà comunicazione al GSE, che sospende l’erogazione degli incentivi se previsti, le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato se presenti, fino al distacco vero e proprio dalla rete.
Le verifiche alle interfacce di protezione sono obbligatorie per legge (con scadenze prefissate!) inoltre, la loro efficienza è anche un’indispensabile protezione per l’impianto e per la rete.
La potenza del tuo Impianto Fotovoltaico è superiore a 20,00kW?
Verifica del Dispositivo di Interfaccia
(ogni 5 anni)

Con la Deliberazione 786/2016/R/eel del 22 dicembre 2016, l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (anche detta ARERA) ha stabilito di eseguire sui sistemi di protezione di interfaccia le verifiche secondo la Norma CEI 0-16 (SPI-SPG) o CEI 0-21 (SPI), dandone informativa al gestore di rete.
In caso di mancata effettuazione delle verifiche, il gestore di rete manda un sollecito. Qualora non ottenga in risposta le verifiche del caso, ne dà comunicazione al GSE, che sospende l’erogazione degli incentivi se previsti, le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato se presenti, fino al distacco vero e proprio dalla rete.
Le verifiche alle interfacce di protezione sono obbligatorie per legge (con scadenze prefissate!) inoltre, la loro efficienza è anche un’indispensabile protezione per l’impianto e per la rete.
Adempimenti Doganali
(annualmente)

Il Titolo II del Testo Unico delle Accise che disciplina il regime fiscale sull’energia elettrica (D.Lgs 504/95) all’art.53, commi 1 e 2 individua i soggetti obbligati (al pagamento dell’accisa e degli adempimenti connessi) che devono presentare una dichiarazione prevista dal Comma 8 del medesimo Art. 53. Sono tenuti a presentare la Denuncia di Officina Elettrica tutti gli impianti alimentati da Fonti Rinnovabili con potenza superiore a 20kW che auto-consumano una parte dell’energia elettrica prodotta dall’Impianto Fotovoltaico.
Gli adempimenti previsti sono:
- Diritto di Licenza di esercizio (DICEMBRE)
- Vidimazione dei Registri di produzione (DICEMBRE)
- Dichiarazione di consumo e produzione di energia (MARZO)
Certificazione Antimafia
(ogni 12 mesi)

Certificazione antimafia (GSE, per impianti con incentivazione superiore ad € 150.000 durante tutto il periodo incentivante di 20 anni, ovvero impianti con Conto Energia).
Dichiarazione Fuel Mix
(ogni 12 mesi)

Dichiarazione Fuel Mix (GSE). Riguarda tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da qualsiasi fonte energetica, ad eccezione degli impianti FV in 5° Conto Energia con potenza nominale fino a 1 MW, impianti in regime CIP 6/92, impianti in Scambio sul Posto.
Hai allacciato alla rete elettrica il tuo nuovo Impianto Fotovoltaico con potenza superiore a 20,00kW?
Il tuo installatore ti ha informato che devi ottemperare ad alcuni obblighi di legge?

Tutti gli impianti fotovoltaici superiori a 20kW devono aver ottenuto dall’Agenzia delle Dogane territorialmente competente la LICENZA DI ESERCIZIO (ovvero il CODICE DITTA). Alcuni di questi impianti hanno poi l’obbligo di presentare anche la DENUNCIA DI OFFICINA ELETTRICA.
Nello specifico gli Impianti Fotovoltaici sottoposti all’obbligo di Denuncia di Officina Elettrica sono:
Impianti di potenza superiore ai 20kW che immettono l’energia in rete e l’auto-consumano.
I tuoi obblighi in veste di proprietario di Officina Elettrica sono:
- Denunciare l’apertura di Officina Elettrica presso l’ufficio dell‘Agenzia delle Dogane del territorio competente ed ottenere la licenza di esercizio per officina di produzione con cessione dell’energia elettrica eccedente.
- Pagare annualmente all’Agenzia delle Dogane del territori competente il diritto di licenza.
- Compilare il registro di produzione, registrando giornalmente la lettura dei contatori (in alcune zone è possibile anche su base settimanale o mensile).
- Comunicare entro la data di 30 giorni eventuali variazioni societarie.
- Presentare la Dichiarazione Annuale di consumo sul sito dell’Agenzia delle Dogane.
Verifiche Strumentali
La nostra azienda è dotata di strumentazione ASITA. Le cassette prova relé per verifiche in campo SPI e SPG, sono impostate con preset per effettuare tutte le prove previste dalla norma CEI-016 e CEI-021.
Dotazione in campo
Siamo dotati di sistema di storage BLUETTI, che permette ai nostri tecnici di essere indipendenti rispetto alla fornitura di energia elettrica, consentendo il distacco dell'impianto per la corretta esecuzione delle verifiche in qualsiasi condizione.
Personale Tecnico
I nostri tecnici sono altamente specializzati per effettuare in modo completo tutte le operazioni di verifica nel rispetto delle vigenti normative e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Consulenti
I nostri consulenti sono professionalmente formati per poter seguire con perizia lo svolgimento delle pratiche, presso gli Enti preposti.
